Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a correggere il meccanismo previsto dall'articolo 112 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che attualmente prevede l'esproprio, per ragioni di interesse dello Stato, dei diritti spettanti all'autore «ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui».
      Le nuove norme prevedono che i diritti patrimoniali spettanti all'autore o all'editore possano essere dichiarati di prevalente pubblica utilità, e quindi ceduti allo Stato, soltanto se ricorrono motivate ragioni di interesse generale, sempreché tali soggetti si siano avvalsi in qualsiasi forma di finanziamenti e di contributi pubblici.
      In linea con il disposto dell'articolo 43 della Costituzione, tale modifica è finalizzata a salvaguardare le esigenze collettive di effettiva fruizione delle opere (con particolare riguardo ai settori della ricerca scientifica e tecnologica), impedendo che i fondi pubblici siano di fatto destinati alla creazione di situazioni di monopolio e di esclusiva in danno dei preminenti interessi generali. Ciò risponde, peraltro, a un preciso orientamento emerso in sede europea.
      A tutela degli autori viene altresì prescritta l'obbligatorietà del bollino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sui libri, in modo da rendere trasparente il meccanismo di corresponsione dei relativi diritti e da contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione libraria.

 

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